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Cass. civ., sez. lav., 04 luglio 2017, n. 16390
Nell'ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell'invalido; nel caso di esito negativo dell'esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro, purché motivato con l'indicazione delle ragioni serie ed obiettive che non hanno consentito il superamento del periodo di prova e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla minorazione dell'invalido.