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Cass. civ., sez. lav., 03 luglio 2017, n. 16349
In tema di licenziamento illegittimo delle organizzazioni di tendenza trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1990 n. 108, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo applicabile "ratione temporis" prima delle modifiche introdotte dalla legge L. 28 giugno 2012 n. 92, ove lo Statuto preveda tra gli scopi propri dell' Ente non solo quello di rappresentanza sindacale ma anche quello di assistenza e di sostegno dell'attività professionale (assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, legale, contrattuale, del lavoro, previdenziale ed assistenziale) in favore della categoria rappresentata, con esclusione di ogni attività, anche analoga, a favore di terzi e semprechè tale attività non sia svolta con compiuta autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione ed organizzazione, separata da quella dell’ente, e con autonomia finanziaria e che sia di contro svolta senza il carattere della imprenditorialità e sia compensata con corrispettivi predeterminati e senza margini di profitto