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Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.