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Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2017, n. 15383
Ai fini delle agevolazioni contributive e, in particolare, dell'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, non sempre la qualifica di territorio montano riguarda l'intera superficie di un comune, poiché possono assumere rilievo anche porzioni di comune, a norma del combinato disposto degli art. 3 della l. 1102/1971 e 1 della l. 991/1952 (così come modificato dall'articolo unico della l. 657/1957), che esprimono l'esigenza di una correlazione della qualifica di zona montana alle caratteristiche intrinseche del terreno e all'accertamento da parte delle commissioni censuarie del criterio altimetrico (specificato ora nella sua portata da Corte cost. n. 370 del 1985, che esclude la decisività di un'altitudine inferiore ai 700 metri) e di quello reddituale.