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Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2017, n. 15204
Le garanzie procedimentali dettate dalla l. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, in quanto espressione di un generale principio di civiltà giuridica, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso