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Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13810
La reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 18 St. lav., implica la restitutio in integrum della relazione del lavoratore col "posto di lavoro" in ogni suo profilo, anche non retributivo, poiché il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e di affermazione dell'identità, personale e sociale, tutelata dagli artt. 1, 2 e 4 Cost.