Cassazione civile, sezione lavoro - Sentenza n. 13378 del 26 Maggio 2017 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 legge n. 604 del 1966, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l'atto e, in particolare, senza che possa ritenersi applicabile al vizio della mancata comunicazione dei motivi del recesso al lavoratore, la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 legge n. 604 citata per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. Pertanto, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento e mancata comunicazione dei motivi
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797