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Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2017, n. 13378
Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 legge n. 604 del 1966 non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l'atto e, in particolare, senza che possa ritenersi applicabile al vizio della mancata comunicazione dei motivi del recesso richiesti dal lavoratore la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 l. 604/1966 per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.