Cassazione Civile Ordinanza n. 12113 del 16 maggio 2017
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il fatto che il sostituto di imposta sia definito come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'origine obbligato solidale al pagamento dell'imposta, sicché anch'egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario. Questo il principio di diritto che emerge dall’ Ordinanza, n. 12113 del 16 maggio 2017
IL CASO
IL COMMENTO
1. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOSTITUITO E RELATIVA AZIONE DI RIVALSA
2. L’ORDINANZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797