Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 13199 del 25 Maggio 2017 COMMENTO (PDF - 12 pagine)
Lo svolgimento di attività extra lavorativa durante l'orario di lavoro, seppure in un settore non interferente con quello curato dal datore di lavoro, è astrattamente idoneo a ledere gli interessi di quest'ultimo, se non altro perché le energie lavorative del prestatore vengono distolte ad altri fini e, quindi, finisce per essere non giustificata la corresponsione della retribuzione che, in relazione alla parte commisurata all'attività non resa, costituisce per il datore un danno economico e per il lavoratore un profitto ingiusto.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Contestazione disciplinare di diversi episodi e licenziamento
2. Obbligo di fedeltà ed orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797