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Cassazione Civile Ordinanza n. 12960 del 23 maggio 2017 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Questo il principio di diritto che emerge dall’ Ordinanza, n. 12960 del 23 maggio 2017
Isbn: 2499-5797