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Circolare n. 89 del 23 maggio 2017
L’INPS fornisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017 che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017. La disposizione di cui al richiamato art. 3, comma 3octies non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL per il primo semeste 2017.