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Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2017, n. 12373
In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 3, comma 5, della l. 448/1998 sono applicabili, quanto ai datori di lavoro privati, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere l'applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonoma, esercitino una professione intellettuale, atteso l'espresso riferimento alle "imprese" contenuto nella rubrica della disposizione, l'esclusiva riferibilità della locuzione "a tutti i datori di lavoro privati" ai soli titolari di impresa, trattandosi di indicazione in stretta correlazione con l'espressione "e agli enti pubblici economici" contestualmente utilizzata, nonché la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi ivi previsti con le agevolazioni riconosciute dall'art. 4, comma 1, della l. 449/1997 per le sole "piccole e medie imprese", ed infine espresso riferimento, nel successivo comma 6 (ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni), all'"impresa" che - senza assorbimento di preesistenti attività - realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato