Con il presente lavoro verrà analizzata in generale la procedura di liquidazione.
Importanti novità che si approfondiranno riguardano la possibilità di PROCEDERE alla liquidazione di una srl cd “SEMPLIFICATA”, vale a dire SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO.
Com’è noto una fondamentale peculiarità dell'operazione straordinaria di liquidazione è lo svolgimento in progressione nel tempo di diverse fasi che possono coinvolgere più esercizi sociali a cui sono connessi i differenti adempimenti contabili e fiscali in capo ai liquidatori.
La liquidazione è la fase finale della vita di una società durante la quale la società non svolge più l’attività per la quale si era costituita, bensì vengono svolte operazioni al fine di realizzare le varie attività societarie per poi ripartirle tra i soci.
Nella pratica si abbandona il principio e fondamentale postulato del cd “going concern” per procedere dunque alla liquidazione vera e propria che presuppone tre fasi preliminari:
Con ciò si può dire che con la liquidazione si modifica nella sostanza il fine ultimo dell'impresa per volontà dei soci ovvero in conseguenza del verificarsi di una delle cause di scioglimento annoverate dalla legge. La legge delega della riforma societaria (L. 3 ottobre 2001, n. 366), all'art. 8 appunta i cd. "principi e criteri direttivi", specificamente per quanto attiene alla materia dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e delle cooperative. In particolare:
Ricordiamo che il Codice civile prevede da un lato cause di scioglimento ad hoc per ogni tipo societario mentre, dall'altro lato, alcune cause comuni a tutte le tipologie societarie. Vi sono, pertanto, cause di scioglimento comuni a tutti i tipi di società, tra le quali si rammenta:
Tali cause di scioglimento della società devono essere caratterizzate da assolutezza e definitività.
Lo scioglimento può anche intervenire per altre cause previste dal contratto sociale (società di persone) o dall'atto costitutivo o dallo statuto per le società di capitali.
Tra le cause comuni a tutte le società di persone, annoveriamo i punti 3 e 4 dell'art. 2272, c.c, ovvero la volontà di tutti i soci e la mancanza della pluralità dei soci, se non viene ricostituita nel termine di sei mesi. Le società di capitali possono sciogliersi per "l'impossibilità di funzionamento e per la continua inattività dell'assemblea", che si verificano in seguito alla mancata partecipazione dei soci alle assemblee e all'impossibilità di arrivare a maggioranze assembleari.
Premessa
1. La liquidazione volontaria: aspetti civilistici
1.1 Riferimenti civilistici
1.2 Le cause di scioglimento delle società
2. La liquidazione volontaria: aspetti contabili
2.1 Bilanci in fase di liquidazione
2.2 La fase pre-liquidatoria
2.3 La fase liquidatoria
3. La liquidazione volontaria: aspetti fiscali
4. La cancellazione dal registro delle imprese
4.1 La domanda di cancellazione
4.2 Le procedure telematiche
5. Liquidazione Srl: procedura semplificata senza intervento del notaio
6. Estinzione della società e responsabilità dei liquidatori
7. La liquidazione dell’impresa individuale
8. Le massime notarili del triveneto
Conclusioni
Facsimili :
Bibliografia
Isbn: 9788868052850