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Cass. pen., sez. IV, 08 maggio 2017, n. 22140
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 del d.l. 463/1983, conv. in l. 638/1983), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 422/1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi