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Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2017, n. 10436
La destituzione o il licenziamento possono considerarsi legittimi solo se, valutando ogni aspetto del caso concreto, la mancanza del lavoratore risulti avere minato profondamente il rapporto fiduciario in modo tale che ogni altra sanzione risulti inadeguata a tutelare l'interesse del datore di lavoro