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Con la Risoluzione 48/E del 10.04.2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che i rivenditori di camper potranno utilizzare per compensare il credito d'imposta loro riconosciuto attraverso il c.d. bonus camper. Si ricorda, infatti, che il legislatore ha riconosciuto un contributo (del valore massimo di 8mila Euro) per chi entro il 2016 rottamava un vecchio camper e ne comprava uno nuovo di categoria almeno "euro 5". Il contributo era erogato come sconto sul prezzo di vendita, che il rivenditore avrebbe poi recuperato tramite compensazione.
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