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Cass. civ., sez. lav., 04 aprile 2017, n. 8721
Nell'ambito della valutazione equitativa del danno (nel caso in esame perdita di chance), anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l’art. 429 c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione