Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 8834 del 05 Aprile 2017 COMMENTO (PDF - 9 pagine)
Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell'art. 43 CCNL 2007, per i dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell'aspettativa, sicché il mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell'aspettativa deve ritenersi idoneo a giustificare il recesso datoriale, in quanto il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Superamento del periodo di comporto e licenziamento
2. CCNL poste italiane del 2007: superamento del periodo di comporto ed aspettativa
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797