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Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2017, n. 7513
In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali (nella specie, una società per la gestione di servizi idrici comunali) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione prevista per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 d.lg.C.p.S. 12 agosto 1947 n. 869, come sostituito dall'art. 4, comma 1, l. 12 luglio 1988 n. 270, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione — pur maggioritaria, ma non totalitaria — da parte dell'ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.