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Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2017, n. 6767
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. "servizio universale" postale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull'organico aziendale) e di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001