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Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 2017, n. 6410
E’ illegittimo il licenziamento collettivo per la violazione degli artt. 4 e 5 della l. 223/1991, ossia per la mancata indicazione da parte del datore di lavoro nella comunicazione alle oo.ss. di avvio della mobilità, delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, genericamente ricondotti a quello unico del "prevalente riferimento alle esigenze tecniche operative organizzative valutando, se possibile, i carichi di famiglia e l'anzianità dei singoli dipendenti", senza attribuzione a ciascun criterio di uno specifico valore selettivo ed in assenza di una valutazione comparativa dei lavoratori potenzialmente coinvolti.