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Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2017, n. 6307
In relazione al personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d'impiego e che tale stabilità d'impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda