Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 5321 del 02 Marzo 2017 COMMENTO (PDF - 10 pagine)
La trattenuta dallo stipendio delle quote di iscrizione al sindacato segue lo schema della cessione di credito ex art. 1260 c.c. e non quello della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.: il pagamento della quota resta dovuto se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato, di modo che il recesso del primo non si pone come revoca della cessione del credito (non configurabile nel nostro ordinamento), bensì come cessazione della causa di pagamento per sopravvenuto venire meno del collegamento con negozio principale (nel caso in esame è considerata condotta antisindacale il comportamento dell’azienda, consistita nel rifiutarsi di operare le trattenute dello stipendio relative alle quote sindacali di alcuni lavoratori iscritti ad un sindacato).
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 28 della L. 300/1970: legittimazione ad agire
2. Natura della trattenuta sindacale
2.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
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