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Cass. civ., sezione lavoro - Sentenza n. 5323 del 02 Marzo 2017
In tema di licenziamento individuale, ai sensi dell'art. 5 della l. 604/1966, incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, dovendo quest'ultimo, altresì, dimostrare l'impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni equivalenti a quelle espletate all'interno dell'azienda nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo economico: nozione
2. Licenziamento individuale e riduzione dei costi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797