Il co. 567 dell’art. 1, L. 232/2016 ha modificato l’art. 26, D.P.R. 633/1972 abrogando i co. 4, 6 e 11 e del secondo periodo del co. 5, introdotti dall’art. 1, co. 126 e 127, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) relativi alla disciplina delle note di variazione nell’ambito di procedure concorsuali.
In questo modo le disposizioni favorevoli al contribuente circa il momento di emissione della nota di credito che sarebbero entrate in vigore dal 2017 non troveranno applicazione in quanto cancellate. Di fatto anche per il 2017 continuano ad essere applicabili le disposizioni in essere nel 2016.
Isbn: 2499-5800