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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 20 febbraio 2017, n. 4368
Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale - al pari dei requisiti sanitario e socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro - costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello.