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Cass. civ., sez. lav., 09 febbraio 2017, n. 3469
Il patto di prova previsto dall'art. 2096 c.c. tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro che si intende instaurare, consentendo, proprio in ragione di detto interesse, il recesso ad nutum qualora l'esperimento abbia dato esito negativo. Ne deriva che, ove il rapporto di lavoro si sia già consolidato a tempo indeterminato, la verifica preliminare non ha più ragione di essere compiuta; la clausola di prova non può quindi più essere apposta, neppure se al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse da quelle di assunzione, in quanto in tal modo se ne snaturerebbe la causa e si eluderebbe la disciplina limitativa del licenziamento applicabile al rapporto.