Cassazione civile, sez. lavoro Sentenza n. 4006 del 15 Febbraio 2017 (PDF - 8 pagine)
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo. Consegue che le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di far valere un diritto sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata, con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni, l'inesistenza dell'invocato diritto del datore di lavoro.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Violenza morale e dimmissioni
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797