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Cass. civ., sez. lav., 02 febbraio 2017, n. 2818
In base al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi anche l'INPS, devono adeguare i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione (nel caso in esame l'INPS ha adempiuto a tale dovere con la ricordata Delibera n. 799 del 1998; infatti, nell'art. 16 sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l'efficacia di quelle attinenti alla dirigenza non è stato previsto alcun differimento sino all'integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo.