Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. civ., sez. lav., 03 febbraio 2017, n. 2975
In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro successivamente al licenziamento di un lavoratore alle dipendenze della stessa, l'interesse di quest'ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, non ha a oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa - che presuppone la ripresa dell'attività aziendale previa autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa - ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato - per cosi dire - di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare), sia la possibilità di ammissione a una serie di benefici previdenziali (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità). In questi casi infatti la statuizione di reintegra rimane idonea a produrre effetti, ancorché diversi da quelli tipici del fattuale ripristino del rapporto che normalmente da esse conseguono.