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Cass. civ., sez. lav., 02 febbraio 2017, n. 2815
In tema di ripetizione di indebito previdenziale e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge, con l'art. 38, settimo e ottavo comma, non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire (soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell'indebito previdenziale - non solo INPS - dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall'art. 1, 260° e 261° comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).