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Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2017, n. 1743
La comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra una ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. Di conseguenza, in tale ipotesi, non compete al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.