Cassazione civile, sez. lavoro COMMENTO alla Sentenza n. 74 del 04 Gennaio 2017
Pure il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto
2. Mobbing nozione e tipologie
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797