Responsabilità mobbing orizzontale -Cassazione  74/2017

Responsabilità mobbing orizzontale -Cassazione 74/2017

Mobbing “orizzontale” e responsabilità del datore di lavoro Commento alla sentenza di cassazione lavoro n. 74 del 4 Gennaio 2017

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Data: 31/01/2017
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Cassazione civile,  sez. lavoro COMMENTO alla Sentenza  n. 74 del 04 Gennaio 2017

Pure il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. Impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto 

2. Mobbing nozione e tipologie

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

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