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Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2017, n. 797
Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda, ove non basato su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, ma su ragioni concernenti la persona del dirigente e il suo contegno, può consistere anche semplicemente nella mera inadeguatezza del dirigente rispetto all'incarico ricoperto, fermo restando - però - che l'onere probatorio a riguardo incombe pur sempre sul datore di lavoro