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Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2017, n. 796
Il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare, con la contestazione dell'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, è tenuto alla valutazione della proporzionalità, rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e dallo stesso commesso, della sanzione del licenziamento; tale valutazione attiene all'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del licenziamento, la cui sussistenza deve essere verificata in ogni caso in cui sia contestato il presupposto del legittimo esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro