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Cass. civ., sez. lav., 12 gennaio 2017, n. 624
L'obbligo di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, imposto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 e finalizzato ad assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, può ritenersi assolto anche quando siffatta specificazione risulti indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, come appunto deve ritenersi essere il contratto collettivo applicato che rechi l’indicazione delle causali giustificative dell'apposizione del termine