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Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 475
Il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 della L. 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 151/2001, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto anche in caso di violazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, con la conseguente prosecuzione del rapporto e configurabilità del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni