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Cass. civ., sez. lav., 05 gennaio 2017, n. 160
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spettano al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione a carico del secondo, perché contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi gravanti sulla parte deducente