Cassazione civ., sezione lavoro Sentenza n. 284 del 10 Gennaio 2017 COMMENTO (PDF - 10 pagine)
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che "solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’ assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare i fatti costitutivi del potere esercitato".
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per superamento del periodo di comporto
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797