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Cass. civ., sez. lav., 30 dicembre 2016, n. 27585
La sanzione espulsiva (nel caso in esame licenziamento) non era proporzionata alla violazione commessa e, di conseguenza, - se è pur vero che la condotta addebitata al lavoratore in occasione della prima assunzione a tempo determinato, consistente nell'aver taciuto di essere stato in precedenza licenziato per giusta causa da altro datore di lavoro – non è tale da ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro. Infatti, il lavoratore ha dimostrato, nel corso dell’attuale rapporto (a termine e a tempo indeterminato), assoluta correttezza e diligenza nello svolgimento dell'attività lavorativa e non ha mai dato adito a rilievi di sorta, dimostrandosi professionalmente idoneo.