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Cass. civ., sez. lav., 13 dicembre 2016, n. 25556
Il licenziamento orale è inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della l. 604/1966, novellato dall'art. 2 della l. 108/1990, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro; tuttavia, tenuto conto della natura corrispettiva delle obbligazioni a carico delle parti, in mancanza delle prestazioni lavorative, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione bensì al risarcimento del danno, presumibilmente commisurato alle mancate retribuzioni.