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Cass. civ., sez. lav., 13 dicembre 2016, n. 25553
Così come previsto dall'art. 5, comma 1, della l. 223/1991, in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono essere legittimamente determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e, in particolare, può darsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerare i criteri del carico di famiglia e dell'anzianità di servizio, così limitando la suddetta selezione dei lavoratori ad una categoria di dipendenti o prevedendo che la scelta stessa debba essere effettuata reparto per reparto o limitatamente ad un solo settore e non con riferimento a tutti i dipendenti in servizio nell'azienda