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Cass. civ., sez. lav., 09 dicembre 2016, n. 25265
Il contratto di fornitura di lavoro in somministrazione non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; la sentenza ha altresì statuito che in tal caso la sanzione è l'illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto di lavoro, a tutti gli effetti, con l'utilizzatore.