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Cass. civ., sez. lav., 02 dicembre 2016, n. 24282
Il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice.