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Con la conversione nella legge n. 225/2016, del Decreto legge 193/2016 sono state introdotte delle novità per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare dal 1.1.2017 le spese di viaggio e di trasporto pagate direttamente dal committente non costituiranno più reddito di lavoro autonomo. Con la modifica introdotta all’art. 54, comma 5 secondo periodo del t.u.i.r. si estende così alle spese di viaggio e trasporto quanto già previsto in materia di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande.
Isbn: 2499-5800
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