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Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2016, n. 24260
L'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell'impresa, costituisce violazione del dovere di cui all'art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro (nel caso in esame il giudice del merito - accertata la veridicità della condotta addebitata in sede disciplinare, cioè che le frasi riportate nella lettera di contestazione, costituenti gravi accuse, anche di fatti penalmente rilevanti, erano state effettivamente pronunciate dal lavoratore e di fronte ad una numerosa platea composta da circa duecento persone - ne ha valutato l'attitudine a integrare una giusta causa di recesso datoriale).