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Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2016, n. 24243
In tema di giudizi disciplinari (nel caso in esame contro un giornalista), va precisato che nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio locale dell'Ordine, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicché non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare del giornalista un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.