Cassazione Civile - Ordinanza n. 23104 dell’11 novembre 2016 (PDF - 8 pagine)
Non è dovuta l'IRAP dai dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società; se il contribuente esercita già un’altra attività autonomamente organizzata (lo studio), gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP, mentre i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi purchè sia concretamente attuabile lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e la verifica dell’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati. E’ questo il principio di diritto che emerge dall’ordinanza n. 23104, del 11.11.2016 della Suprema Corte.
IL CASO
IL COMMENTO
1. ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA CONIUGATA CON QUELLA DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ: RILEVANZA AI FINI IRAP
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797