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Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2016, n. 23731
In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, l'indennità prevista dall’art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione "juris et de jure" del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell'indennità .commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste.